1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e dal codice dei contratti pubblici