Art. 6.
(Autorità indipendenti di regolazione, di vigilanza e di garanzia dei mercati).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e dal codice dei contratti pubblici

 

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relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nell'autonomia garantita dalla normativa vigente, provvedono ad adeguare il proprio ordinamento, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, in quanto compatibili.